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Collocazione

SWISS KRONO AG

Willisauerstrasse 37
6122 Menznau
Svizzera

Interlocutore

Head of Talent and Performance Management

Christiane Heinzmann
bewerbungen@swisskrono.com

SWISS KRONO Modulo di contatto

Team vendite Svizzera

Condizioni generali di acquisto

1. Ambito di applicazione

1.1 Le condizioni di acquisto di SWISS KRONO AG si applicano a titolo esclusivo. Non si riconosceranno condizioni di vendita del fornitore contrastanti o divergenti rispetto a quelle presenti.

1.2 Le condizioni generali di acquisto si applicano a tutte le ordinazioni. Solo gli incarichi e gli accordi scritti sono giuridicamente vincolanti; per essere validi, gli accordi presi a voce necessitano della conferma in forma scritta.

1.3 Le condizioni di acquisto si applicano anche a tutte le transazioni future con il fornitore.

2. Offerta

2.1 Il fornitore è tenuto a confermare per iscritto l’ordinazione entro un termine di 10 giorni nella sezione apposita dell’ordine.

2.2 Eventuali note e modifiche a ordinazioni, appalti, condizioni di acquisto ecc. sono valide solamente se espressamente confermate da SWISS KRONO AG.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

3.1 Salvo che nell’ordinazione non siano espressamente indicate condizioni diverse, i prezzi sono considerati fissi, DDP (Incoterm 2010). Se prima del giorno della consegna il fornitore dovesse abbassare i propri prezzi, tale riduzione dovrà essere trasferita anche a SWISS KRONO AG. Gli aumenti di prezzo apportati tra la stipula del contratto e la consegna sono unilateralmente a carico del fornitore.

3.2 Qualora i prezzi non vengano preventivamente concordati, il contratto acquisisce validità solamente nel momento in cui SWISS KRONO AG abbia fornito il consenso scritto ai prezzi da indicarsi a titolo vincolante nell’accettazione dell’ordine.

3.3 Eventuali modifiche o aggiunte agli incarichi esistenti (offerte di incarichi successivi) devono essere fatturate alle stesse condizioni dell’incarico principale. Gli sconti, le garanzie, i termini, ecc. dell’incarico principale si applicano anche alle relative modifiche e/o aggiunte.

3.4 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento delle fatture avviene netto entro 30 giorni dalla ricezione di merci e fattura. Sconti o altre condizioni a seconda di quanto congiuntamente concordato.

3.5 Gli acconti di valore superiore a CHF 20 000.- vengono versati da SWISS KRONO AG solo se viene fornita una garanzia bancaria.

4. Consegna, mora, recesso

4.1 La data di consegna indicata nell’ordinazione è vincolante. Se non viene rispettata, SWISS KRONO AG è autorizzata a richiedere a scelta una consegna successiva con risarcimento dei danni causati dal ritardo, il risarcimento dei danni per mancato adempimento o recedere dal contratto. In tutti questi casi, il fornitore non potrà vantare alcun diritto nei confronti di SWISS KRONO AG.

4.2 In caso di impossibilità di rispettare i tempi di consegna concordati, è necessario indicare immediatamente una data di consegna sicuramente praticabile, affinché SWISS KRONO AG possa decidere se mantenere in essere l’incarico.

4.3 Le consegna anticipate possono avvenire solo previo consenso scritto, e non influiscono sui termini di pagamento correlati alla data di consegna prevista. In caso di ordini a scalare, non siamo obbligati a ricevere sempre quantità parziali costanti negli stessi intervalli di tempo.

4.4 In caso di ritardo nella consegna, SWISS KRONO AG ha la facoltà di imporre una penale forfettaria pari al 3% del valore della merce consegnata a inizio settimana. Tale forfait non deve però superare il 10% del valore complessivo della fornitura. Sono fatti salvi ulteriori diritti legali e/o contrattuali ai sensi del precedente par. 4.1.

4.5 Se non è stato espressamente concordato in altro modo, la spedizione avviene a spese del fornitore, che si fa carico anche dei relativi rischi. Sarà esclusivamente il fornitore a rispondere delle conseguenze degli errori di emissione dei documenti di consegna o della mancata completezza di documenti di accompagnamento e fogli informativi.

4.6 I costi aggiuntivi dovuti a spedizioni anticipate o consegne parziali non concordate, come spese di trasporto o altre competenze, sono a carico del fornitore.

4.7 Il ritiro delle merci avviene esclusivamente presso il nostro stabilimento corrispondente; il rischio passa a SWISS KRONO AG solo con la conferma della presa in carico della consegna presso il sito di ricezione, e in caso di impianti a partire dalla messa in esercizio o del collaudo con esito positivo. In caso di differenze di peso, per il calcolo fa fede la massa rilevata dai dispositivi di misurazione di SWISS KRONO AG.

4.8 Se il fornitore deve mettere a disposizione campioni di materiale, protocolli di prova, documenti che comprovino la qualità o altra documentazione concordata nel contratto, la completezza della consegna e della prestazione presuppone anche la fornitura di tali documenti a SWISS KRONO AG.

4.9 A SWISS KRONO AG spettano i diritti di compensazione e ritenzione nella misura prevista dalla legge.

4.10 Nei casi di forza maggiore, i contraenti sono esonerati dal rispettivo obbligo di prestazione per la durata dell’evento e nella misura dell’effetto provocato. Si considerano casi di forza maggiore: scioperi, blocchi e serrate, incidenti, incendi, terremoti e altre catastrofi naturali, guerre, guerre civili o rivolte, sabotaggi, provvedimenti straordinari adottati da stati o enti, interventi, disposizioni o confische di ogni genere, limitazioni per quarantena, interruzioni del traffico, colpe di terzi al di fuori della sfera di influenza delle parti, ecc. I contraenti sono tenuti a trasmettersi a vicenda tempestivamente le informazioni necessarie in misura ragionevole e adeguare in buona fede i loro obblighi alle mutate condizioni.

4.11 SWISS KRONO AG ha la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui venga aperta o richiesta una procedura di esecuzione e fallimento a carico del fornitore.

4.12 Inoltre, SWISS KRONO AG ha la facoltà di recedere dal contratto se il fornitore prospetta, offre o garantisce vantaggi di qualsiasi genere a un collaboratore o incaricato di SWISS KRONO AG addetto alla preparazione, stipula o esecuzione del contratto oppure a un soggetto terzo nell’interesse di tale collaboratore o incaricato.

4.13 Sono fatti salvi i diritti di recesso previsti dalla legge.

5. Controllo dei danni, verifica e garanzia

5.1. Il fornitore è responsabile nei confronti di SWISS KRONO AG delle caratteristiche garantite e del fatto che la merce fornita non presenti difetti fisici, né giuridici, che ne riducano l’idoneità all’uso previsto.

5.2 SWISS KRONO AG si impegna a controllare la merce fornita nei tempi possibili nell’ambito della normale pratica aziendale e a segnalare eventuali difetti evidenti entro 30 giorni dalla ricezione della consegna o dalla lavorazione della merce fornita. Per i difetti non riconoscibili con i controlli di prassi, SWISS KRONO AG deve presentare reclamo entro 30 dalla loro individuazione.

5.3 SWISS KRONO AG gode interamente dei diritti di garanzia stabiliti per legge. Nei contratti di acquisto, SWISS KRONO AG può scegliere se rescindere il contratto con azione redibitoria, intentare un’azione di diminuzione del prezzo di acquisto, pretendere dal fornitore la riparazione a sue spese o – se i beni acquistati sono fungibili, richiedere al fornitore delle merci sostitutive autentiche della stessa specie. In caso di contratti di appalto o di fornitura d’opera SWISS KRONO AG ha la facoltà di negare l’accettazione se l’oggetto della fornitura presenta difetti così gravi da renderlo inutilizzabile per SWISS KRONO AG; se i difetti sono di entità minore, SWISS KRONO AG ha la facoltà di ridurre il prezzo in base al valore minore, e può richiedere al fornitore di effettuare la riparazione a sue spese. SWISS KRONO AG ha il diritto di provvedere direttamente alla rimozione dei difetti a spese del fornitore, se quest’ultimo ritarda nella riparazione, quando vi sia pericolo nell’indugio o in casi di particolare urgenza. Sono espressamente fatti salvi i diritti di risarcimento danni, rimborso dei danni causati dai difetti o dalle relative conseguenze, di riduzione del prezzo e recesso dal contratto.

5.4 Il periodo di garanzia è pari a due anni per i contratti di acquisto e cinque anni dal trasferimento del rischio per i contratti di appalto o fornitura d’opera. Se il fornitore inganna intenzionalmente SWISS KRONO AG, non si applica la limitazione dell’obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione; a tale riferimento il fornitore non potrà far valere nemmeno l’eccezione di prescrizione.

5.5 Se il fornitore è responsabile di un danno del prodotto, egli è tenuto a tenere indenne SWISS KRONO AG da eventuali pretese di terzi nella misura in cui la causa rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione e in cui risponda direttamente verso l’esterno.

6. Inoltro delle ordinazioni

6.1 I diritti e doveri derivati dalle nostre ordinazioni, nonché l’esecuzione delle stesse, possono essere trasmessi solo con il nostro consenso scritto. Ciò vale in particolare per l’eventuale inoltro dell’ordinazione o parte di essa a subfornitori eventualmente previsto dalla controparte.

6.2 La cessione dei crediti verso SWISS KRONO AG derivanti da un contratto con il fornitore è possibile solamente con l’esplicito consenso scritto di SWISS KRONO AG. In ogni caso, SWISS KRONO AG è autorizzata a pagare il fornitore in quanto creditore originario con effetto liberatorio.

7. Diritti di protezione

7.1 Il fornitore garantisce che nell’ambito della propria consegna non vengano lesi diritti di terzi; tra questi si annoverano anche (ma non solo) i diritti di proprietà e della proprietà immateriale (incl. i diritti di proprietà industriale).

7.2 Se SWISS KRONO AG viene interpellata da un soggetto terzo a tale proposito, il fornitore è tenuto a esonerare SWISS KRONO AG da tali rivalse. SWISS KRONO AG non è autorizzata a stringere accordi di alcun genere con tale soggetto terzo in assenza del consenso del fornitore.

7.3 L’obbligo di esonero del fornitore fa riferimento anche a tutte le spese delle quali SWISS KRONO AG deve farsi obbligatoriamente carico in seguito o in relazione al coinvolgimento da parte del soggetto terzo.

7.4 SWISS KRONO AG acquisisce la proprietà di tutti i documenti, software, documentazioni e informazioni che le vengono consegnati per il suo utilizzo illimitato nell’ambito della finalità del contratto.

8. Rispetto delle norme di legge e delle autorità

8.1 Il fornitore consegna le merci/prestazioni senza difetti dal punto di vista costruttivo ed esecutivo e in base alle più recenti tecnologie. È tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti applicati in Svizzera o presso il luogo di utilizzo e le disposizioni delle autorità e osservare le decisioni giudiziali, le leggi, norme e direttive tecniche nella versione in vigore al momento della stipula del contratto. In particolare, il fornitore deve rispettare le norme e regole professionali, nonché le regole di sicurezza tecnica, diritto ambientale e medicina del lavoro generalmente riconosciute. Le macchine e gli strumenti tecnici di lavoro devono essere corredati dalle istruzioni per l’uso e da una dichiarazione di conformità UE. Devono essere forniti preferibilmente strumenti di lavoro a marchio CE. Se non viene conferito il punzone, su sua richiesta è necessario comprovare a SWISS KRONO AG il rispetto delle norme suddette.

8.2 Il fornitore è tenuto a consegnare le proprie merci/prestazioni secondo gli allegati contrattuali applicati in aggiunta, e in particolare le norme relative alla consegna, le direttive, i capitolati d’oneri e i dettagli tecnici di SWISS KRONO AG.

9. Segretezza

9.1 Il mandatario dichiara di trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni ricevute dal committente nell’ambito del presente contratto e che non erano ancora in possesso del fornitore prima di iniziare i colloqui col committente relativamente al contratto stesso, di non renderle accessibili a terzi e di non sfruttarle a proprio vantaggio. 9.2 Per rendere pubblicamente noto il fatto che il fornitore ha stipulato un contratto col committente o la stessa applicazione è necessario il consenso scritto del committente.

10. Assicurazione

10.1 Su richiesta di SWISS KRONO AG, il fornitore è obbligato a stipulare una polizza responsabilità civile prodotti con copertura minima di tre milioni di EURO per ciascun danno a persone o cose (forfait). Sono fatte salve ulteriori richieste di risarcimento danni da parte di SWISS KRONO AG.

11. Osservazioni generali

11.1 Non si garantisce alcun compenso per le visite, l’elaborazione di progetti, bozze o simili. Non è consentito sfruttare il nostro ordine a fini pubblicitari del fornitore.

11.2 I manoscritti, gli schizzi, i disegni, gli schemi, ecc. messi a disposizione al fornitore restano di proprietà di SWISS KRONO AG e in caso di diverso obbligo di risarcimento danni non devono essere utilizzati in altro modo. Essi devono essere restituiti a SWISS KRONO AG alla consegna dell’ordinazione.

11.3 L’azienda SWISS KRONO AG ha la facoltà di compensare tutti i crediti con i crediti del fornitore, anche qualora li abbia acquisiti mediante cessione alle società appartenenti a SWISS KRONO AG.

12. Protezione dei dati

12.1 Le parti concordano lo scambio di specifici dati personali (dati che una parte riceve dall’altra: "dati trasmessi") ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati ("RGDP") unicamente per lo scopo di eseguire il presente contratto ("finalità ammessa"). Non verranno trasferite né trattate categorie particolari di dati personali (dati sensibili). La parte che riceve dall’altra i dati trasmessi è detta "destinataria dei dati", mentre la parte che trasferisce i dati è detta "titolare dei dati". Particolarità dei dati trasmessi: (a) Categorie di soggetti interessati Persone che prendono parte all’esecuzione del contratto all’interno dell’organizzazione delle parti contraenti o terzi che prendono parte all’esecuzione del contratto (b) Categorie di dati trasmessi • Dati di contatto quali nome, posizione, località, numero di telefono e altri dati per canali di comunicazione • Non vengono trasmesse né elaborate categorie particolari di dati.

12.2 Il destinatario dei dati tratta i dati trasmessi sempre a regola d’arte nonché nel rispetto delle norme di legge in vigore e del presente contratto, con la professionalità e la diligenza richieste, adottando e applicando allo scopo adeguate norme tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati.

12.3 La diffusione o la trasmissione dei dati trasmessi da parte della parte destinataria a terzi è consentita solo ove ciò sia necessario per la finalità ammessa e comunque nel rispetto della normativa vigente e in particolare degli articoli 25 e 26 dell’RGDP.

12.4 Se richiesto dalla normativa vigente, ciascuna parte informa i soggetti interessati sull’utilizzo comune dei dati trasmessi concordato contrattualmente. Il destinatario dei dati trasmette immediatamente al titolare dei dati, come previsto dalla normativa in materia di scambio di dati, ogni domanda, contestazione o diversa richiesta proveniente dai soggetti interessati, ("richieste degli interessati") da cui derivano obblighi legali e responsabilità per il titolare dei dati oppure che potrebbero comunque riguardare i legittimi interessi del titolare dei dati.

12.5 In caso di violazione della protezione dei dati personali (articolo 33 RGDP), di contenziosi legali con i soggetti interessati o di pretese avanzate da soggetti interessati, autorità di controllo o altri soggetti terzi, le parti si avviseranno e informeranno reciprocamente nella misura in cui il fatto in questione riguarda il trattamento dei dati trasmessi e potrebbe far sorgere obblighi legali o responsabilità dell’altra parte oppure potrebbe riguardare i legittimi interessi dell’altra parte. In presenza di circostanze di questo tipo le parti adotteranno ragionevolmente una posizione comune e si sosterranno a vicenda.

12.6 Il destinatario dei dati procede alla cancellazione immediata dei dati trasmessi non appena non siano più necessari per la finalità ammessa, eccetto nel caso in cui sussista un obbligo oppure un diritto valido secondo la normativa applicabile a proseguire il trattamento dei dati trasmessi.

13. Luogo di adempimento, foro competente e scelta del diritto applicabile

Il luogo di adempimento e foro competente per entrambi i contraenti è CH-6122 Menznau. Si applica il diritto svizzero. Si esclude l’applicazione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

Menznau (Svizzera), novembre 2018